Regolamento di attuazione

dello statuto dell’Associazione

 

 

“ARCOperSEGANTINI”

 

 

 

Attuazione Art. 1.- Costituzione

 

1) È costituita in data 1 gennaio 1999 in Arco l’associazione denominata  “ARCOperSEGANTINI” con sede in Arco via Ferrera,42.

 

Attuazione Art. 2.- Finalità

 

1) Essa ha lo scopo di promuovere e di diffondere la conoscenza della figura e dell’arte di Giovanni Segantini, nato ad Arco nel 1858 e morto a Saint Moritz nel 1899. Tale attività potrà essere promossa attraverso l’attuazione di varie iniziative, quali l’organizzazione di mostre, concorsi, premi, pubblicazioni, conferenze e corsi di formazione, seminari di studio; la promozione di incontri e collegamenti con altre istituzioni culturali, enti ed associazioni; la partecipazione, collaborazione e supporto a manifestazioni anche organizzate da altri soggetti.

2) La durata dell’associazione è prevista per la ricorrenza del centenario della morte di Segantini, nell’anno solare 1999. L’Associazione può essere riconfermata anche successivamente al 31 dicembre 1999, previa decisione dell’Assemblea dei soci.

3) Detta Associazione è apolitica, aconfessionale, e non ha alcuna finalità di lucro.  Si intende costituita da quanti sono intervenuti nel presente atto, e da quanti vi aderiranno successivamente, secondo le modalità fissate dal presente regolamento. Responsabile unico a tutti gli effetti è la Direzione presieduta dal Presidente.

4) L’associazione può affiliarsi a quelle istituzioni, enti o associazioni che ritiene più confacenti alle proprie possibilità e rispondenti ai propri scopi sociali.

 

Attuazione Art. 3- Soci

 

1) L’Associazione ha le seguenti categorie di soci: Onorari e Ordinari.

Ad essa possono iscriversi giovani ed adulti di ambo i sessi. Non possono far parte della società coloro che hanno riportato condanne per delitto colposo.

L’accettazione delle domande di iscrizione all’Associazione è comunque subordinata al parere della Direzione la quale dovrà valutarla tenendo rigorosamente conto dei criteri di ammissione deliberati dall’Assemblea dei soci.

2) Nella categoria soci onorari sono ammessi, con deliberazione della Direzione, tutti coloro che, pur essendo soci, abbiano validamente contribuito con la loro particolare munificenza all’affermazione ed all’incremento dell’Associazione.

3) Alle categorie di socio ordinario sono ammessi tutti coloro che si impegnano a versare la rispettiva quota annuale.

La quota annuale di iscrizione all’Associazione dei soci ordinari verrà annualmente fissata dalla Direzione, con possibilità della stessa di concedere agevolazioni sul costo a particolari categorie di persone.

4) Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di frequentare la sede sociale e partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

5) I soci che si rifiutano o si astengono, dopo un esplicito invito scritto, a pagare la quota sociale, saranno dichiarati morosi e come tali decadranno immediatamente da ogni diritto sociale. I soci, che per più di tre volte avranno ricevuto l’invito a mettersi in regola con i pagamenti, saranno dimessi da soci. La riammissione per morosità sarà decisa dall’Assemblea dei soci, a condizione che il richiedente regolarizzi la sua posizione finanziaria dal periodo in cui ha sospeso i pagamenti.

6) La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

7) Qualsiasi iniziativa, attività o manifestazione ancorché rientrante negli scopi statutari è subordinata al preventivo assenso deliberato dalla Direzione.

 

Attuazione dell’art. 4- Organi

 

1) L’Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno dalla Direzione entro il 30 giugno per l’approvazione dell’annuale rendiconto economico finanziario.

2) La convocazione in seduta straordinaria può essere fatta in ogni momento su iniziativa della Direzione o su richiesta motivata di almeno un quinto (1/5) dei soci.

3) La convocazione dovrà essere effettuata mediante comunicazione inviata dalla Direzione ai singoli soci iscritti o con avviso affisso nella sede sociale e a mezzo stampa, da esperirsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’Assemblea. Nell’avviso di convocazione dovranno essere specificati oltre all’ordine del giorno dei lavori e al luogo di ritrovo, la data e l’ora sia della prima che della seconda convocazione.

Per l’elezione degli organi amministrativi valgono le modifiche apportate dagli articoli di cui al titolo “Elezione degli organi sociali”.

4) Tutti i soci hanno diritto al voto purché si trovino nelle seguenti condizioni:

a)    abbiano compiuto il 18^ (diciottesimo) anno di età;

b)    abbiano un’anzianità d’iscrizione di almeno tre mesi;

c)    siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni socio può farsi rappresentare all’Assemblea mediante delega scritta. E’ consentita una sola delega per socio.

5) Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei convenuti.

6) Il Segretario dell’assemblea potrà essere scelto anche tra le persone non facenti parte della Direzione..

7) L’Assemblea ordinaria delibera su:

a)                 il piano culturale dell’Associazione

b)                 bilancio preventivo e consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;

c)                 relazione tecnica e finanziaria della Direzione;

d)                 relazione dei Revisori;

e)                 elezione dei membri dela Direzione, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;

f)                   approvazione e modifiche al presente statuto;

g)                 approvazione e modifiche ad eventuali regolamenti interni;

h)                 criteri di ammissione ed esclusione dei soci;

i)                    criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle delibere in genere;

j)                   tutte le proposte avanzate dalla Direzione e dai soci poste all’Ordine del Giorno.

Le proposte dei soci devono pervenire alla Direzione almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione.

Copia del verbale o delle delibere assembleari dovranno essere esposte nell’Albo Sociale e consultabili dai soci nei giorni di apertura della sede sociale.

8) Per l’elezione dei singoli organi sociali, l’Assemblea dovrà essere indetta con avviso di convocazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’elezione.

In tal caso non sarà ammesso il voto per delega.

9) La Direzione provvederà a nominare un’apposita Commissione composta da un Presidente e due Scrutatori scelti tra i Soci. Detta Commissione avrà il compito di predisporre l’elenco dei soci aventi diritto a votare nonché il materiale necessario alla votazione, presiedere le votazioni e scrutinare le schede votate.

10) Le elezioni si effettueranno per scheda segreta e si dovranno svolgere nel seguente modo:

a)                 la lista dei Soci aventi diritto a votare dovrà essere depositata presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima delle elezioni;

b)                 le votazioni avranno inizio dopo aver esaurito la trattazione degli altri argomenti posti all’Ordine del Giorno;

c)                 ogni elettore dovrà ritirare le apposite schede apponendo a chiare lettere in cognome e il nome dei candidati in lista da votarsi, nonché dovrà ripiegare e depositare personalmente nelle apposite urne le schede votata. Gli scrutatori prenderanno atto dell’avvenuta votazione.

Le votazioni sono valide nel caso non subentrino proteste o ricorsi di qualsiasi tipo presentati all’Assemblea, nel qual caso la votazione sarà ripetuta.

La votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Terminata la consultazione elettorale la Commissione provvederà a rendere noti i risultati definitivi e poi si scioglierà.

11) Il Presidente viene indicato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Arco e, di norma, è l’Assessore alla Cultura.

12) Il Presidente rappresenta l’Associazione, presiede la Direzione, nella quale ha voto decisivo in caso di ballottaggio. Il Vice Presidente assumerà le funzioni di Presidente, con la stessa autorità, in assenza del Presidente.

13) La Direzione è composta da:

¨ Presidente effettivo,

¨ nr.  10  (dieci) Consiglieri.

Tra i Consiglieri vengono eletti il Coordinatore (con funzioni di vice Presidente) e verranno distribuite le varie mansioni operative (Tesoriere, rapporti con la stampa, relazioni pubbliche, segreteria….) nella prima riunione della Direzione, dopo la sua elezione.

14) Alla Direzione sono devolute le attribuzioni inerenti il funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo, tra le quali la programmazione annuale dell’attività e la redazione del bilancio preventivo e consuntivo. Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il buon andamento dell’Associazione, esclusi quelli che lo Statuto attribuisce all’Assemblea generale dei soci.

15) La Direzione dura in carica un triennio dal giorno della sua elezione, salvo diversa delibera assembleare, fatte salve le disposizioni di Legge, e potrà essere rieletta.

Le dimissioni sono irrevocabili e nell’eventualità che un Consigliere rassegni le proprie dimissioni egli viene sostituito dal primo dei non eletti.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti la Direzione fanno ritenere dimissionaria l’intera Direzione.

16) La Direzione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. Essa delibera validamente con l’intervento di metà più uno dei suoi componenti.

17) La Direzione potrà elaborare appositi regolamenti al fine di meglio disciplinare il funzionamento interno dell’associazione e per regolamentare la gestione dei beni dell’Associazione, salva l’approvazione degli stessi da parte dell’Assemblea dei soci.

18) Il Segretario predispone, in collaborazione con il Cassiere, lo schema di bilancio dell’Associazione, che il Presidente, previo esame, sottopone alla Direzione ed al Collegio dei Sindaci; tiene aggiornato il libro dei Soci, nonché i libri sociali e i documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza, firmando quella che comunque non impegni il Presidente; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

19) Il Cassiere compila in collaborazione con il Segretario lo schema di bilancio, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese a mezzo di regolari mandati sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, ed è responsabile della tenuta dei libri contabili e prende in consegna i beni mobili ed immobili.

20) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 membri eletti dall’assemblea.

21) Il Collegio dura in carica un triennio dal giorno della sua elezione, salvo diversa delibera assembleare, fatte salve le disposizioni di Legge, e potrà essere rieletto.

22) Il Collegio dei Revisori si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e straordinariamente ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. Esso delibera validamente con l’intervento di metà più uno dei suoi componenti.

23) La competenza del Collegio dei Revisori è quella di esercitare il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dala Direzione; nonché di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, esaminare i bilanci, proporre modifiche, redigere e sottoscrivere le relazioni annuali al bilancio consuntivo e verificare in genere la correttezza delle procedure amministrative dell’Associazione.

Accerta infine periodicamente la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei depositi cauzionali di proprietà dell’Associazione.

Le dimissioni sono irrevocabili e nell’eventualità che un Revisore rassegni le proprie dimissioni egli viene sostituito dal primo dei non eletti.

 

PROBIVIRI

 

24) Ad essi spetta il compito di dirimere le controversie nascenti tra i soci, nonché tra i componenti i vari organi di amministrazione e controllo dell’Assemblea, dall’interpretazione del presente statuto e dei regolamenti emessi dalla Direzione. In qualità di arbitri dovranno giudicare in via irrituale entro trenta giorni dalla richiesta da parte anche di una sola delle parti appellanti.

Il lodo avrà forza di legge tra le parti, e sarà inappellabile, senza ulteriore formalità ed in particolare senza obbligo di deposito.

25) Ai Probiviri si applicano le stesse norme previste dagli articoli 30 e 31 del presente statuto.

Le dimissioni sono irrevocabili e nell’eventualità che un proboviro rassegni le proprie dimissioni egli viene sostituito dal primo dei non eletti.

 

SCIOGLIMENTO

 

26) Lo scioglimento della società può essere deliberato dall’Assemblea generale dei soci con la maggioranza di almeno 4/5 (quattroquinti) dei soci aventi diritto al voto. La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

 

Attuazione Art.5.- Aspetti finanziari

 

 

1) Gli esercizi finanziari decorrono dalla data del 1° gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Per il primo esercizio la decorrenza sarà dalla data di costituzione dell’Associazione al trentun dicembre dello stesso anno.

E’ fatto obbligo alla Direzione predisporre annualmente un rendiconto economico e finanziario consuntivo, nonché un eventuale bilancio di previsione, secondo le norme ed i regolamenti statutari.

2) Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a)                 quote di iscrizione annuali dei soci e/o eventuali elargizioni da parte degli        stessi o da parte di terzi,

b)                 utili di manifestazioni sociali,

c)                 proventi delle gestioni accessorie,

d)                 obbligazioni, lasciti ed elargizioni di enti e privati,

e)                 contributi di amministrazioni comunali ed altri enti,

f)                   da rendite patrimoniali.

3) Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti, ne direttamente che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

4) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili sia di proprietà e comunque acquistati, sia provenienti da donazioni e lasciti.

 

 

Per quanto non sia previsto nel presente Statuto valgono le vigenti norme dettate dal Codice Civile e dalle Leggi speciali in materia di associazionismo, vigenti all’atto di applicazione.

 

 

 

 

Il presente regolamento è approvato all’unanimità.

Letto, firmato e sottoscritto.

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