Regolamento di attuazione
dello statuto
dell’Associazione
Attuazione Art. 1.- Costituzione
1)
È costituita in data 1 gennaio 1999 in Arco l’associazione denominata “ARCOperSEGANTINI” con sede in Arco
via Ferrera,42.
Attuazione Art. 2.- Finalità
1) Essa ha lo
scopo di promuovere e di diffondere la conoscenza della figura e dell’arte di
Giovanni Segantini, nato ad Arco nel 1858 e morto a Saint Moritz nel 1899. Tale
attività potrà essere promossa attraverso l’attuazione di varie iniziative,
quali l’organizzazione di mostre, concorsi, premi, pubblicazioni, conferenze e
corsi di formazione, seminari di studio; la promozione di incontri e
collegamenti con altre istituzioni culturali, enti ed associazioni; la
partecipazione, collaborazione e supporto a manifestazioni anche organizzate da
altri soggetti.
2) La durata
dell’associazione è prevista per la ricorrenza del centenario della morte di
Segantini, nell’anno solare 1999. L’Associazione può essere riconfermata anche
successivamente al 31 dicembre 1999, previa decisione dell’Assemblea dei soci.
3)
Detta Associazione è apolitica, aconfessionale, e non ha alcuna finalità di
lucro. Si intende costituita da quanti
sono intervenuti nel presente atto, e da quanti vi aderiranno successivamente,
secondo le modalità fissate dal presente regolamento. Responsabile unico a
tutti gli effetti è la Direzione presieduta dal Presidente.
4)
L’associazione può affiliarsi a quelle istituzioni, enti o associazioni che
ritiene più confacenti alle proprie possibilità e rispondenti ai propri scopi
sociali.
1)
L’Associazione ha le seguenti categorie di soci: Onorari e Ordinari.
Ad
essa possono iscriversi giovani ed adulti di ambo i sessi. Non possono far
parte della società coloro che hanno riportato condanne per delitto colposo.
L’accettazione
delle domande di iscrizione all’Associazione è comunque subordinata al parere
della Direzione la quale dovrà valutarla tenendo rigorosamente conto dei
criteri di ammissione deliberati dall’Assemblea dei soci.
2)
Nella categoria soci onorari sono ammessi, con deliberazione della Direzione,
tutti coloro che, pur essendo soci, abbiano validamente contribuito con la loro
particolare munificenza all’affermazione ed all’incremento dell’Associazione.
3)
Alle categorie di socio ordinario sono ammessi tutti coloro che si impegnano a
versare la rispettiva quota annuale.
La
quota annuale di iscrizione all’Associazione dei soci ordinari verrà
annualmente fissata dalla Direzione, con possibilità della stessa di concedere
agevolazioni sul costo a particolari categorie di persone.
4)
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che
l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza
limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra
l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di frequentare la
sede sociale e partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
5)
I soci che si rifiutano o si astengono, dopo un esplicito invito scritto, a
pagare la quota sociale, saranno dichiarati morosi e come tali decadranno
immediatamente da ogni diritto sociale. I soci, che per più di tre volte
avranno ricevuto l’invito a mettersi in regola con i pagamenti, saranno dimessi
da soci. La riammissione per morosità sarà decisa dall’Assemblea dei soci, a
condizione che il richiedente regolarizzi la sua posizione finanziaria dal
periodo in cui ha sospeso i pagamenti.
6)
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo
associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.
7)
Qualsiasi iniziativa, attività o manifestazione ancorché rientrante negli scopi
statutari è subordinata al preventivo assenso deliberato dalla Direzione.
1)
L’Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea
ordinaria è convocata ogni anno dalla Direzione entro il 30 giugno per
l’approvazione dell’annuale rendiconto economico finanziario.
2)
La convocazione in seduta straordinaria può essere fatta in ogni momento su
iniziativa della Direzione o su richiesta motivata di almeno un quinto (1/5)
dei soci.
3)
La convocazione dovrà essere effettuata mediante comunicazione inviata dalla
Direzione ai singoli soci iscritti o con avviso affisso nella sede sociale e a
mezzo stampa, da esperirsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data
dell’Assemblea. Nell’avviso di convocazione dovranno essere specificati oltre
all’ordine del giorno dei lavori e al luogo di ritrovo, la data e l’ora sia
della prima che della seconda convocazione.
Per
l’elezione degli organi amministrativi valgono le modifiche apportate dagli
articoli di cui al titolo “Elezione degli organi sociali”.
4)
Tutti i soci hanno diritto al voto purché si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano
compiuto il 18^ (diciottesimo) anno di età;
b) abbiano
un’anzianità d’iscrizione di almeno tre mesi;
c) siano
in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ogni
socio può farsi rappresentare all’Assemblea mediante delega scritta. E’
consentita una sola delega per socio.
5)
Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente almeno la
metà dei soci, ed in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il
numero dei convenuti.
6)
Il Segretario dell’assemblea potrà essere scelto anche tra le persone non
facenti parte della Direzione..
7)
L’Assemblea ordinaria delibera su:
a)
il piano culturale
dell’Associazione
b)
bilancio preventivo e
consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
c)
relazione tecnica e
finanziaria della Direzione;
d)
relazione dei
Revisori;
e)
elezione dei membri
dela Direzione, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
f)
approvazione e
modifiche al presente statuto;
g)
approvazione e
modifiche ad eventuali regolamenti interni;
h)
criteri di ammissione
ed esclusione dei soci;
i)
criteri e forme di
pubblicità delle convocazioni assembleari e delle delibere in genere;
j)
tutte le proposte
avanzate dalla Direzione e dai soci poste all’Ordine del Giorno.
Le
proposte dei soci devono pervenire alla Direzione almeno 15 (quindici) giorni
prima della convocazione.
Copia
del verbale o delle delibere assembleari dovranno essere esposte nell’Albo
Sociale e consultabili dai soci nei giorni di apertura della sede sociale.
8) Per l’elezione
dei singoli organi sociali, l’Assemblea dovrà essere indetta con avviso di
convocazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’elezione.
In
tal caso non sarà ammesso il voto per delega.
9)
La Direzione provvederà a nominare un’apposita Commissione composta da un
Presidente e due Scrutatori scelti tra i Soci. Detta Commissione avrà il
compito di predisporre l’elenco dei soci aventi diritto a votare nonché il
materiale necessario alla votazione, presiedere le votazioni e scrutinare le
schede votate.
10)
Le elezioni si effettueranno per scheda segreta e si dovranno svolgere nel
seguente modo:
a)
la lista dei Soci
aventi diritto a votare dovrà essere depositata presso la sede sociale almeno
10 (dieci) giorni prima delle elezioni;
b)
le votazioni avranno
inizio dopo aver esaurito la trattazione degli altri argomenti posti all’Ordine
del Giorno;
c)
ogni elettore dovrà
ritirare le apposite schede apponendo a chiare lettere in cognome e il nome dei
candidati in lista da votarsi, nonché dovrà ripiegare e depositare
personalmente nelle apposite urne le schede votata. Gli scrutatori prenderanno
atto dell’avvenuta votazione.
Le
votazioni sono valide nel caso non subentrino proteste o ricorsi di qualsiasi tipo
presentati all’Assemblea, nel qual caso la votazione sarà ripetuta.
La
votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Terminata la
consultazione elettorale la Commissione provvederà a rendere noti i risultati
definitivi e poi si scioglierà.
11)
Il Presidente viene indicato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Arco e, di
norma, è l’Assessore alla Cultura.
12)
Il Presidente rappresenta l’Associazione, presiede la Direzione, nella quale ha
voto decisivo in caso di ballottaggio. Il Vice Presidente assumerà le funzioni
di Presidente, con la stessa autorità, in assenza del Presidente.
13)
La Direzione è composta da:
¨ Presidente effettivo,
¨ nr. 10
(dieci) Consiglieri.
Tra
i Consiglieri vengono eletti il Coordinatore (con funzioni di vice Presidente)
e verranno distribuite le varie mansioni operative (Tesoriere, rapporti con la
stampa, relazioni pubbliche, segreteria….) nella prima riunione della
Direzione, dopo la sua elezione.
14)
Alla Direzione sono devolute le attribuzioni inerenti il funzionamento tecnico,
amministrativo ed organizzativo, tra le quali la programmazione annuale
dell’attività e la redazione del bilancio preventivo e consuntivo. Ha facoltà
di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il buon andamento
dell’Associazione, esclusi quelli che lo Statuto attribuisce all’Assemblea
generale dei soci.
15)
La Direzione dura in carica un triennio dal giorno della sua elezione, salvo
diversa delibera assembleare, fatte salve le disposizioni di Legge, e potrà
essere rieletta.
Le
dimissioni sono irrevocabili e nell’eventualità che un Consigliere rassegni le
proprie dimissioni egli viene sostituito dal primo dei non eletti.
Le
dimissioni della metà più uno dei componenti la Direzione fanno ritenere
dimissionaria l’intera Direzione.
16)
La Direzione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente
ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. Essa delibera validamente
con l’intervento di metà più uno dei suoi componenti.
17)
La Direzione potrà elaborare appositi regolamenti al fine di meglio
disciplinare il funzionamento interno dell’associazione e per regolamentare la
gestione dei beni dell’Associazione, salva l’approvazione degli stessi da parte
dell’Assemblea dei soci.
18)
Il Segretario predispone, in collaborazione con il Cassiere, lo schema di
bilancio dell’Associazione, che il Presidente, previo esame, sottopone alla
Direzione ed al Collegio dei Sindaci; tiene aggiornato il libro dei Soci,
nonché i libri sociali e i documenti contabili; provvede al disbrigo della
corrispondenza, firmando quella che comunque non impegni il Presidente; compila
i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.
19)
Il Cassiere compila in collaborazione con il Segretario lo schema di bilancio,
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese a mezzo di
regolari mandati sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, ed è responsabile
della tenuta dei libri contabili e prende in consegna i beni mobili ed
immobili.
20)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 membri eletti
dall’assemblea.
21)
Il Collegio dura in carica un triennio dal giorno della sua elezione, salvo
diversa delibera assembleare, fatte salve le disposizioni di Legge, e potrà essere
rieletto.
22)
Il Collegio dei Revisori si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e
straordinariamente ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. Esso
delibera validamente con l’intervento di metà più uno dei suoi componenti.
23)
La competenza del Collegio dei Revisori è quella di esercitare il controllo
amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dala Direzione; nonché di
accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, esaminare i bilanci,
proporre modifiche, redigere e sottoscrivere le relazioni annuali al bilancio
consuntivo e verificare in genere la correttezza delle procedure amministrative
dell’Associazione.
Accerta
infine periodicamente la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei
depositi cauzionali di proprietà dell’Associazione.
Le
dimissioni sono irrevocabili e nell’eventualità che un Revisore rassegni le
proprie dimissioni egli viene sostituito dal primo dei non eletti.
24)
Ad essi spetta il compito di dirimere le controversie nascenti tra i soci,
nonché tra i componenti i vari organi di amministrazione e controllo
dell’Assemblea, dall’interpretazione del presente statuto e dei regolamenti
emessi dalla Direzione. In qualità di arbitri dovranno giudicare in via
irrituale entro trenta giorni dalla richiesta da parte anche di una sola delle
parti appellanti.
Il
lodo avrà forza di legge tra le parti, e sarà inappellabile, senza ulteriore
formalità ed in particolare senza obbligo di deposito.
25)
Ai Probiviri si applicano le stesse norme previste dagli articoli 30 e 31 del
presente statuto.
Le
dimissioni sono irrevocabili e nell’eventualità che un proboviro rassegni le
proprie dimissioni egli viene sostituito dal primo dei non eletti.
26)
Lo scioglimento della società può essere deliberato dall’Assemblea generale dei
soci con la maggioranza di almeno 4/5 (quattroquinti) dei soci aventi diritto
al voto. La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di
controllo previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio
sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con
finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione
imposta dalla legge.
Attuazione Art.5.- Aspetti finanziari
1)
Gli esercizi finanziari decorrono dalla data del 1° gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno. Per il primo esercizio la decorrenza sarà dalla data di
costituzione dell’Associazione al trentun dicembre dello stesso anno.
E’
fatto obbligo alla Direzione predisporre annualmente un rendiconto economico e
finanziario consuntivo, nonché un eventuale bilancio di previsione, secondo le
norme ed i regolamenti statutari.
2)
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a)
quote di iscrizione
annuali dei soci e/o eventuali elargizioni da parte degli stessi o da parte di terzi,
b)
utili di
manifestazioni sociali,
c)
proventi delle
gestioni accessorie,
d)
obbligazioni, lasciti
ed elargizioni di enti e privati,
e)
contributi di
amministrazioni comunali ed altri enti,
f)
da rendite
patrimoniali.
3)
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e
il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non
potranno essere in alcun modo distribuiti, ne direttamente che indirettamente,
tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli
stessi imposta dalla legge.
4)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili sia di
proprietà e comunque acquistati, sia provenienti da donazioni e lasciti.
Per
quanto non sia previsto nel presente Statuto valgono le vigenti norme dettate
dal Codice Civile e dalle Leggi speciali in materia di associazionismo, vigenti
all’atto di applicazione.
Il
presente regolamento è approvato all’unanimità.
Letto,
firmato e sottoscritto.
lì,